Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n° 63 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 130 del 5-6-2013, ed entrato in vigore il giorno successivo, tra i vari contenuti ha introdotto alcune importanti decisioni riguardanti anche il settore agroenergetico. Qui di seguito riportiamo una sintesi degli aspetti che più interessano il nostro settore. ATTENZIONE !! Questo Decreto Legge è stato proposto dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica, è già in vigore ma, come tutti i decreti Legge, deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Quindi in questo periodo il provvedimento sarà sottoposto alla approvazione della Camera e del Senato e potrà subire nella versione finale alcune modifiche.
Quindi i contenuti che qui descriviamo non sono ancora definitivi
DETRAZIONE del 50% interventi di ristrutturazione edilizia (e risparmio energetico)
La detrazione del 50% è prorogata fino al 31 dicembre 2013 ( Art. 16 del D.L. 4 giugno 2013 n°63) Le regole precedenti non sono modificate! Quindi è necessario seguire le medesime procedure (tra cui indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile sul quale è stato realizzato l'intervento, pagare attraverso bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del bonifico Banche e poste già dispongono del modello apposito). Apparecchi e caldaie a biomasse beneficiano di questo incentivo fiscale.
DETRAZIONE EX 55% ORA DEL 65% per interventi di efficienza energetica
Per effetto dell'art 14 del D.L. 4 giugno 2013 n°63 la detrazione già prevista per gli interventi di efficienza energetica passano dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Attenzione le regole precedenti non sono modificate.
Possono accedere a queste detrazioni solo le caldaie a biomasse.Tuttavia i requisiti per l'accesso a questo incentivo fiscale da parte dell'impianto a biomasse sono i seguenti:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 (N.B. nel frattempo la norma è stata aggiornata ma il provvedimento che disciplina le detrazioni ancora no);
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un'unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest'obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
Scarica gli allegati solo per caldaie extraflameCaldaie:
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